MODULO 6: DISCRIMINAZIONE E DIRITTI

Questo modulo è incentrato su diritti e discriminazioni. Per discriminazione si intendono tutti quei comportamenti che portano a trattare in maniera differente (peggiore) una persona o un particolare gruppo di persone per via del loro colore della pelle, del loro orientamento sessuale e della loro sessualità (Fonte: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/discrimination).

In altre parole, possiamo dire che discriminare significa trattare in maniera diversa una persona per via del suo ruolo o di alcune caratteristiche personali.

Sono molti i provvedimenti legislativi volti a rispondere a tale problema, ma qui analizzeremo soltanto quelli intrapresi nella regione di nostro interesse, ossia l’Unione Europea. Quindi analizzeremo le principali differenze col sistema britannico.

Sono numerose le modifiche apportate a tale legislazione che hanno contribuito a creare un complesso sistema di regole per allargare il raggio dei provvedimenti.

Nello specifico, tali divieti sono sanciti dall’articolo 14 e dal protocollo 12 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali, dagli articoli n. 10, 18 e 19 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea e dall’articolo 21 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea. Inoltre, sono state adottate una serie di direttive al fine di difendere il principio di non-discriminazione, come le direttive 2000/43/EC, 2000/78/EC, 2004/113/EC e 2006/54/EC.

L’articolo n.14 sul “Divieto di discriminazione” stabilisce che:

Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l’origine nazionale o sociale, l’appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione

Mentre l’articolo n.21, sulla non discriminazione recita che:

  1. È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l’origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l’appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali.
  2. Nell’ambito d’applicazione del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato sull’Unione europea è vietata qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza, fatte salve le disposizioni particolari contenute nei trattati stessi.

Pertanto, è possibile affermare che in tutta l’Unione Europea ogni tipo di discriminazione è proibita da numerosi provvedimenti legislativi, tuttavia questi strumenti non bastano per promuovere l’uguaglianza e il rispetto dei diritti umani. L’educazione al tema dei diritti umani è essenziale per far sì che questi siano compresi, supportati e promossi da tutti.

Tenuto conto di tale considerazione, l’obiettivo di tale modulo è quello di evitare o sconfiggere ogni tipo di discriminazione nelle scuole, fornendo agli insegnanti dei materiali didattici e delle attività non formali.  L’approccio è flessibile, incentrato sullo studente, adatto al contesto e si serve di un approccio partecipativo perfetto per i giovani.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Questo modulo mira a rendere gli studenti più consapevoli dell’importanza di trattare tutte le persone alla stessa maniera, indipendentemente dal colore della pelle, dagli abiti, dall’accento, dai comportamenti, dalla religione, ecc., poiché meritano di godere dei medesimi diritti e del medesimo rispetto.

Gli obiettivi di apprendimento sono:

  1. far conoscere i provvedimenti legislativi in materia di discriminazioni;
  2. imparare a conoscere il background culturale dei propri compagni di classe (cibo, generi musicali, danze e abiti tradizionali);
  3. scoprire dei modi per imparare ad accogliere ed accettare diverse tradizioni culturali.

Al termine di queste attività gli studenti dovrebbero essere in grado di comprendere l’importanza della diversità che costituisce una fonte di arricchimento personale.

Inoltre, dovranno essere in grado di comprendere che l’uguaglianza è un diritto fondamentale di cui tutti dovrebbero godere.

CENNI PRELIMINARI

Discriminazione non significa solo trattare le persone in maniera differente sulla base di determinate caratteristiche, ma può anche manifestarsi in molti altri modi diversi che non riusciamo nemmeno ad immaginare. (Fonte: Handbook on European non-discrimination law, European Union Agency for Fundamental Rights and Council of Europe, 2018. https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2018-handbook-non-discrimination-law-2018_en.pdf)

Secondo la normativa europea, esistono diverse forme di discriminazione, fra cui:

Discriminazione diretta

(Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica, art.2)

Sussiste una discriminazione diretta quando, a causa della sua razza od origine etnica, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un’altra in una situazione analoga.

Discriminazione indiretta

(Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica, art.2)

Sussiste discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere persone di una determinata razza od origine etnica in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone, a meno che tale disposizione, criterio o prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari.

Discriminazione multipla e intersezionale

(ECHR, art.14 e protocolli aggiuntivi n. 12)

 Per discriminazione multipla si intende una discriminazione che avviene su diverse basi, mentre con discriminazione intersezionale si descrive un tipo di discriminazione che avviene su diverse basi che operano e interagiscono allo stesso tempo, tale da rendere impossibile il districarle.

Molestie

(Carta sociale europea, art.26)

Le molestie sono una particolare forma di discriminazione diretta trattata separatamente dalla legislazione europea. Costituisce un caso a sé nelle direttive europee anti discriminazione necessario per via della sua natura fortemente dannosa nei confronti delle vittime.

Misure specifiche o speciali

(Articolo 5 della Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica e dagli articoli 23-26 della Carta dei Diritti Fondamentali)

Per far sì che tutti godano dei medesimi diritti, governi, datori di lavoro e fornitori di servizi dovranno intraprendere dei provvedimenti specifici per adattare le loro regole e prassi a persone che presentano determinate caratteristiche.

Tali misure dovranno servire a superare gli svantaggi di cui hanno sofferto le persone in possesso di tali caratteristiche protette al fine di riequilibrare la società.

Crimini d’odio

I crimini motivati dai pregiudizi, noti come crimini d’odio, non danneggiano solo le vittime in prima persona, ma anche le comunità di cui fanno parte e la società nel suo insieme.

Minacce, attacchi fisici, danni alla proprietà e omicidi motivati dall’intolleranza verso certi gruppi all’interno della società sono descritti come crimini di odio. Il tratto che distingue i crimini d’odio dagli altri tipi di crimini è il pregiudizio.

Discorsi di incitamento all’odio

I discorsi di incitamento all’odio si basano su diversi presupposti. Comprendono ogni espressione pubblica volta a diffondere, incitare, promuovere o giustificare odio, discriminazioni o ostilità nei confronti di un determinato gruppo. Sono pericolosi, dal momento che mirano ad alimentare un clima di intolleranza e a trasformarsi in vere e proprie aggressioni.

Anche per il settore dell’istruzione sono previste delle speciali norme volte ad eliminare le discriminazioni. Tali provvedimenti sono stati elaborati al fine di favorire la libera circolazione delle persone ed erano inizialmente rivolti, in particolare, ai figli dei lavoratori. L’articolo 14 della Carta europea dei Diritti Fondamentali garantisce il diritto all’istruzione e l’accesso alla formazione. Anche le sentenze della Corte Europea di Giustizia garantiscono l’accesso all’istruzione e alle borse di studio in tutti gli Stati Membri.

A questo punto, appare interessante operare un confronto con la legislazione britannica.

Il provvedimento legislativo più importante in materia di discriminazioni nel Regno Unito è il cosiddetto Equality Act del 2010 che individua 9 caratteristiche protette:

  1. Età
  2. Genere
  3. Etnia
  4. Disabilità
  5. Religione
  6. Gravidanza e maternità
  7. Orientamento sessuale
  8. Identità di genere
  9. Matrimonio e unioni civili

Dal momento che il modulo affronta il tema delle discriminazioni all’interno del contesto scolastico, vedremo insieme alcune sue manifestazioni, che sono di quattro diversi tipi:

Discriminazione diretta

La discriminazione diretta nelle scuole viene perpetrata nel momento in cui un minore viene trattato meno favorevolmente a causa del genere, della disabilità, dell’etnia, dell’orientamento sessuale, delle convinzioni religiose o dell’età. Ad esempio, pensare che un minore possa non essere in grado di raggiungere un determinato livello di preparazione per via della propria disabilità. Tali comportamenti non possono essere accettati per legge.

Discriminazione indiretta

Possiamo parlare di discriminazione indiretta nel momento in cui le politiche o le prassi adottate dalla scuola influiscono negativamente su un determinato gruppo di minori senza alcuna buona ragione. Esistono, tuttavia, delle categorie speciali di persone protette da provvedimenti legislativi ad hoc al fine di promuovere una discriminazione positiva che appiani gli eventuali svantaggi ai quali sono esposti.

Molestie

Le molestie si verificano nel momento in cui una scuola adotta una condotta indesiderata che violi la dignità dell’allievo o crei un ambiente ostile, degradante, umiliante e offensivo nei confronti dell’allievo stesso. Il minore interessato potrebbe non avere alcuna disabilità, ma potrebbe essere associato a persone che ne sono affette oppure essere percepito come una persona disabile

Vittimizzazione

La vittimizzazione si verifica nel momento in cui una scuola promuove delle azioni che mettono gli allievi in una situazione di svantaggio perché si ritiene che desiderino appellarsi alle leggi anti-discriminazione. Tale provvedimento si estende agli studenti cui viene attribuita una disabilità (Fonte: https://www.stephensons.co.uk/site/individuals/education/discriminationasagroundforappeal/ )

Gli insegnanti hanno il compito di sorvegliare sulle discriminazioni e sono i primi a dover evitare di commettere delle disparità di trattamento.

Al di là dei provvedimenti legislativi e degli strumenti legali, è essenziale che la vittima reagisca e sappia come far valere i propri diritti.

Nel caso in cui l’autorità nazionale violi la Carta dei Diritti Fondamentali, sarà compito dei giudici (sotto l’egida della corte europea di giustizia) garantire che questa sia rispettata.

Tutti i Paesi dell’Unione Europea devono individuare un ente responsabile a livello nazionale di promuovere la parità di trattamento. Tali enti forniscono assistenza alle vittime di discriminazione, conducono dei sondaggi e studi, pubblicano rapporti e raccomandazioni in maniera indipendente (Fonte: https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/how-report-breach-your-rights_en )

ATTIVITÀ

L’apprendimento non formale è una forma di apprendimento esperienziale. Di seguito proponiamo una serie di attività da svolgere insieme agli studenti al fine di permettere loro di notare la diversità culturale presente all’interno della classe che costituisce un valore aggiunto all’interno della società.

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